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Fare un ravvedimento operoso

Descrizione

Il ravvedimento operoso è lo strumento giuridico con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori, omissioni, o parziali versamenti in ambito tributario versando contestualmente una sanzione ridotta, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento stesso.

Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).

Esistono sei tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:

  • ravvedimento sprint
  • ravvedimento breve
  • ravvedimento medio-trimestrale
  • ravvedimento lungo o annuale
  • ravvedimento lunghissimo o biennale
  • ravvedimento ultra-biennale.

Il tasso  degli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il comune detiene sempre il potere accertativo quando il contribuente non versa correttamente il tributo nei termini previsti dalla legge, omette di dichiarare, oppure presenta una infedele dichiarazione. Per questo motivo quando, nella sua attività di controllo e verifica, emette e notifica al contribuente un atto di accertamento esecutivo, questo sarà valido se la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente avviene dopo la notificazione dell’atto.

 

La legge vigente, inoltre, riconosce all’ente il potere di fare controlli e notificare atti di accertamento esecutivo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo all’omesso/parziale versamento o infedele denuncia; nel caso, invece, di omessa presentazione della dichiarazione, il cui termine è l’anno successivo, il potere di controllo può essere esercitato dal comune fino al 31 dicembre del sesto anno.

Approfondimenti

Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,006 = 0,90 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 6) / 365 = 0,00 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 0,90 € + 0,00 € = 150,90 € arrotondato a 151,00 €

Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,015 = 2,25 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 20) / 365 = 0,02 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 2,25 € + 0,02 € = 152,27 € arrotondato a 152,00 €

Il ravvedimento medio - trimestrale (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0167 = 2,51 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 60) / 365 = 0,05 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 € arrotondato a 153,00 €

Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 24 settembre (100° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0375 = 5,63 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 100) / 365 = 0,08 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 5,63 € + 0,08 € = 155,71 € arrotondato a 156,00 €

Il ravvedimento lunghissimo o biennale (applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno dell'anno successivo (un anno e quattro giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0429 = 6,435 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 369) / 365 = 0,30 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 6,435 € + 0,30 € = 156,73 € arrotondato a 157,00 €

Il ravvedimento ultra-biennale (applicabile oltre i due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 5,0% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno del secondo anno successivo (due anni e quattro giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0500 = 7,50 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 734) / 365 = 0,60 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 7,50 € + 0,60 € = 158,10 € arrotondato a 158,00 €

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo alle imposte e ai tributi occorre utilizzare il modello F24 (anche semplificato), come avviene per i versamenti spontanei.
Nella voce “Importi a debito versati” del modello F24, deve essere inserita , la somma delle voci che compongono l’importo del versamento: 

  • imposta o tributo;
  • sanzione ridotta;
  • interessi maturati dal giorno della scadenza della rata al giorno del versamento effettivo.

La voce “Ravv”, sempre del modello F24, deve essere barrata.
 

Si rammenta che il tributo TASI (tributo per i servizi indivisibili), l’imposta ICP (imposta comunale sulla pubblicità) e la tassa Tosap (tassa occupazione suolo pubblico) sono stati soppressi a partire dal 1° gennaio 2020 e, di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025 (per il solo tributo Tasi a partire dal 1° gennaio 2026, per la fattispecie di omissione di presentazione di dichiarazione) saranno definitivamente abrogati sia per l’attività accertativa dell’ente, sia per l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso.

I codici tributo del modello F24 necessari per il versamento di quanto dovuto sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

VIOLAZIONE

SANZIONE VECCHIA

SANZIONE NUOVA

Omesso, parziale versamento

30%

25%

Tardivo versamento oltre 90 giorni dalla scadenza  

Tardivo versamento dal 16° al 90° giorno dalla scadenza

15%

12,50%

Tardivo versamento dal 1° al 15° giorno dalla scadenza

1% per ogni giorno di ritardo

0,83% per ogni giorno di ritardo


Vedi tutto l'apparato di modifica del nuovo sistema sanzionatorio

Modifica apportata dal d. lgs. 14.06.2024, n. 87 che modifica l’art. 13, co. 1, del d. lgs. n. 471/1997

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