Descrizione

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi (Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216):
- la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni
- la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato
Un'industria è individuata come "insalubre" dall'autorità sanitaria competente.
Il Decreto ministeriale 05/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono:
- le industrie di I classe
- le industrie di II classe.
Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.
Una volta presentata la comunicazione, l'attività può essere avviata dopo 15 giorni previo inoltro di apposito adempimento di avvio attività.