Descrizione
A decorrere dal 18/01/2024, ai sensi dell’art. 6/bis dello Statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212/2000, è stato introdotto ed esteso anche ai tributi locali un nuovo principio: il contraddittorio.
In applicazione a tale principio, la notificazione dell’avviso di accertamento deve essere preceduta dall’ anticipazione del suo contenuto (schema di avviso accertamento) per tutti quei casi per i quali la commisurazione del dovuto non risulti da processi automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi di motivato e fondato pericolo per la riscossione.
Mediante tale anticipazione il contribuente viene preventivamente informato degli elementi e dati che stanno a fondamento della pretesa tributaria affinché possa presentare, nel rispetto del termine indicato nella documentazione accompagnatoria lo schema di accertamento (non inferiore a 60 giorni dalla notificazione dello schema di avviso di accertamento), eventuali osservazioni o controdeduzioni, unitamente alla documentazione pertinente e rilevante ai fini della riduzione o all' eliminazione della pretesa, nonché eventuali ed ulteriori richieste di accesso al proprio fascicolo.
L’esercizio del contraddittorio viene azionato dal contribuente mediante compilazione dell'apposito modulo, secondo una delle seguenti modalità:
- compilazione del modulo elettronico, caricamento degli allegati e invio diretto al protocollo dell’ente attraverso questo sportello, selezionando “Accedi al servizio” (autenticazione tramite SPID, CIE e CNS);
- scaricando il modulo di contraddittorio, disponibile come allegato (selezionando il link sottostante "Presentazione di contraddittorio preventivo e poi cliccando l'icona PDF), da trasmettere compilato e firmato, corredato della documentazione rilevante alla pec comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it
Approfondimenti
Per garantire il contradditorio, l'amministrazione assegna un termine di 60 (sessanta) giorni per la presentazione di controdeduzioni e/o ulteriore documentazione; successivamente a tale termine l’Ente procede a notificare il provvedimento finale motivato, anche relativamente all’esito negativo delle controdeduzioni non accolte.
In caso di mancato accordo o di inerzia nella fase di contraddittorio preventivo, resta sempre salva la possibilità di impugnare l’atto definitivo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del provvedimento finale, come previsto dall’articolo 21 del d. lgs. 546/1992. L’art. 6/bis, comma 4, infatti, stabilisce che l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
