Descrizione
Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o il versamento è stato effettuato parzialmente o avrebbe dovuto essere stato effettuato relativamente ai tributi o alle entrate patrimoniali di competenza dell'ente.
L’avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale/tardivo versamento viene emesso quando il tributo o l’entrata patrimoniale non viene versata, o viene versata in parte, oppure viene versata in ritardo rispetto alle scadenze stabilite dalla legge per ciascuna entrata tributaria o patrimoniale. Esso contiene l’indicazione dell’importo da versare, le sanzioni, gli interessi e l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, l’atto è idoneo per eseguire le procedure di riscossione coattiva. La sanzione comminata in questo tipo di accertamento esecutivo non è riducibile.
Gli atti di accertamento relativi alle omesse o infedeli dichiarazioni sono preceduti da uno schema di atto contenente gli elementi essenziali dell’atto di accertamento esecutivo, nei confronti del quale il contribuente/utente potrà presentare osservazioni o contro-deduzioni, partecipando, così, al contradditorio preventivo che si instaura. Decorsi i 60 giorni, l’ente notificherà l’atto di accertamento esecutivo, se le eventuali osservazioni o contro-deduzioni non dovessero essere accolte, o nel caso del silenzio del contribuente/utente.
Disciplina di riferimento d. lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, rubricato Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.
Approfondimenti
L'accertamento con adesione, detto anche concordato, è un "Accordo" tra il contribuente e il comune laddove ci sia materia concordabile, ossia una possibile valutazione nel merito di situazioni dove la base imponibile del tributo da versare non può essere determinata da elementi certi.
L’esempio è l’imposta IMU e il valore delle aree edificabili che versano in particolari situazioni che non sono già state prese in considerazione nella deliberazione dei valori di riferimento, adottate dall’ente, per ridurre il contenzioso.
Tale istituto può essere applicato sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario
L'accertamento con adesione quindi è una procedura che può essere avviata sia dal Comune che dal contribuente.
Il Comune, tramite un invito a comparire (Decreto legislativo 19/06/1997, n. 218, art. 5), può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento e gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento.
Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non può utilizzare l’istituto dell’accertamento con adesione.
Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione:
- prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire
- dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
Il contribuente destinatario di un avviso di accertamento o di un provvedimento di rimborso relativo ai tributi comunali, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.
Esempi di inesattezze sono:
- errori di persona
- errori logici o di calcolo
- doppia imposizione
- mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati
- mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, deve essere motivata e deve evidenziare l'errore commesso. É inoltre necessario, allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.). La domanda non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione del ricorso e deve quindi essere tempestivamente presentata.
I contribuenti/utenti che ricevono un avviso di accertamento esecutivo e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.
Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi Regolamenti o Deliberazioni comunali.
Il comune, con Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, ha previsto il seguente schema di rateizzazione:
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
A norma dell’art. 8 del medesimo regolamento, inoltre, nel caso di “Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.”
L'istanza, resa ai sensi degli artt. 46/47 del DPR n. 445/2000 deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica in cui versa il contribuente.